Il terzo trasportato è il soggetto, ad eccezione del conducente, che si trova a bordo di un veicolo al momento di un sinistro stradale.

Il legislatore, con il D.lgs. 209 del 2005, nell’introdurre nuove regole per tutto il sistema RCA, ha disposto un regime rivoluzionario a tutela del terzo trasportato che offre il vantaggio di eliminare ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli (o del veicolo) coinvolto.

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, rubricato “risarcimento del terzo trasportato” recita testualmente: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistroentro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.

La scelta del legislatore, dunque, è stata quella di concedere ai terzi trasportati una specifica azione diretta.

L’azione va rivolta alla Compagnia assicuratrice del veicolo su cui il terzo era a bordo, entro il massimale minimo di legge, benché questi possa chiedere il maggior danno all’impresa di assicurazione del responsabile civile (se tale assicurazione prevede un massimale maggiore)

L’azione prescinde dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, pertanto, il danno subito dal terzo trasportato deve essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro e, ciò, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. In altri termini il danneggiato non deve provare di chi sia la colpa dell’evento, essendo sufficiente che egli provi di aver subito un danno che sia causalmente collegato ad un determinato sinistro.

Il terzo trasportato dovrà quindi fornire solo i seguenti elementi di prova:

1) la verificazione di un sinistro stradale;

2) di trovarsi a bordo del veicolo coinvolto;

3) di avere avuto le cinture di sicurezza regolarmente allacciate;

4) di aver riportato delle lesioni quali conseguenza diretta del sinistro stradale.

L’assicurazione dovrà presentare la propria offerta entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni. L’offerta presentata potrà essere accettata dal danneggio o se ritenuta non congrua trattenuta quale acconto sul maggiore avere e procedere stragiudizialmente ed in caso giudizialmente per la somma maggiore.