Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 5 aprile 2017, n. 8806

La suprema Corte di Cassazione torna ad affrontare l’annoso problema relativo a quali voci debbano essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato su un contratto di mutuo, al fine di determinare se esso possa essere considerato usurario.

In particolare se nel calcolo del complessivo costo economico rilevante ai fini della valutazione dell’usurarietà del prestito ottenuto, vadano conteggiate pure le spese di assicurazione sopportate dal debitore in connessione con l’ottenimento del credito.

Partendo dal dettato normativo di cui all’art. 644, comma 5, c.p. il quale dispone che “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” la Suprema Corte chiarisce che detto carattere onnicomprensivo delle voci economiche vale allo stesso modo tanto per la considerazione penale tanto per quella civile ai fini del fenomeno usurario ed enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.